Sono ammesse a contributo le spese al netto dell’IVA per l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone o di merci (in conto proprio o in conto terzi) di categorie:
Il veicolo acquistato deve essere di nuova immatricolazione (non sono ammessi i cosiddetti “a km 0”) e immatricolato per la prima volta in Italia.
L’acquisto deve avvenire a fronte della radiazione del veicolo in possesso da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. La radiazione deve essere successiva alla data del 13/04/2026.
I veicoli ammessi a radiazione, intestati o cointestati alla impresa beneficiaria, per il trasporto di persone o di cose devono appartenere alle classi ambientali seguenti: in caso di demolizione benzina o gas fino a Euro 3/III incluso oppure diesel fino ad Euro 5/V incluso; in caso di esportazione all’estero solo diesel Euro 5/V.
La data di acquisto di ogni veicolo (fa fede la data di emissione della fattura e del pagamento) deve essere successiva alla data del 13/04/2026.
È ammissibile anche l’acquisto tramite leasing finanziario a determinate condizioni.
Contributo a fondo perduto variabile in base alla categoria e alla classe emissiva dei veicoli acquistati:
veicoli a EMISSIONI ZERO

Per le e-cargo bike (velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci) e motoveicoli di cat. L1e/L5e il contributo erogato è pari al massimo a 1.500 € senza radiazione e a 2.500 € con radiazione di un veicolo inquinante.
veicoli endotermici di classe > EURO VI/6E

Le domande di contributo devono essere presentate:
Ciascuna impresa, può chiedere il contributo per un massimo di 4 veicoli (a fronte del medesimo numero di veicoli – rottamati di proprietà dell’impresa stessa), presentando complessivamente 4 distinte domande di contributo.