Articolo 38 Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (GU Serie Generale n. 52 del 02/03/2024), convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 – GU Serie Generale n. 100 del 30/04/2024 e successive modificazioni.
BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
- I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).
- I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). Ad esempio: amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell’offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni sopra esposte, sono, altresì, agevolabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
- le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, erogate da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito. Progetti di formazione nel limite del 10% degli investimenti effettuati, e in ogni caso sino al massimo di 300.000 €.
AGEVOLAZIONE
- Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari al 3%, oppure riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%:
• per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta del 35%;
• per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: credito d’imposta del 15%;
• per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (tetto massimo dei costi ammissibili per anno): credito d’imposta del 5%.
- Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6%, oppure riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%:
• per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta del 40%;
• per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: credito d’imposta del 20%;
• per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (tetto massimo dei costi ammissibili per anno): credito d’imposta del 10%.
- Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10%, oppure riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:
• per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta del 45%;
• per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: credito d’imposta del 25%;
• per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (tetto massimo dei costi ammissibili per anno): credito d’imposta del 15%.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025.L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
BONUS CERTIFICAZIONI
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione ex ante ed ex post sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 €.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 €.
IL NOSTRO TEAM
Il nostro Team è composto da consulenti qualificati esperti nella valutazione delle specifiche esigenze delle aziende, per supportare efficacemente progetti di Transizione 5.0:
- Presentazione della comunicazione preventiva, avanzamento e completamento del progetto d’innovazione, nelle modalità previste e nel rispetto dei vincoli imposti dal piano “Transizione 5.0”.
- Definizione dei processi produttivi interessati dall’investimento, o struttura produttiva, secondo la normativa 5.0.
- Certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
- Certificazione ex post del risparmio energetico attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti.
- Perizia tecnica asseverata attestante le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11/12/2026 n. 232.
- Certificazione contabile dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
I nostri esperti sono a disposizione per tutti gli aggiornamenti e per analizzare le specifiche esigenze di investimento 5.0.