L’incentivo sostiene le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.
PMI operanti sull’intero territorio nazionale regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese.
Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività è principalmente concentrata nei seguenti settori:
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per autoconsumo immediato.
I programmi di investimento possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua.
I programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante che definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici. Ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, la predetta diagnosi energetica dovrà quindi individuare la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.
I programmi di investimento devono:
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:
Le spese devono essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica.
Contributo in conto impianti nella misura massima:
Per le sole spese di cui alla lettera d) “diagnosi energetica ex ante”, le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
Con successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.